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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Italia il sistema pensionistico è costituito da una previdenza pubblica di base, garantita dall'INPS e dalle Casse previdenziali, e da una previdenza complementare costituita da:

  • i fondi pensione aziendali o di categoria,
  • i fondi pensione aperti ad adesione collettiva o individuale,
  • le forme individuali di previdenza (FIP).

Lo scopo di queste forme pensionistiche complementari è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico, sia per mezzo di contributi volontari sia grazie alla destinazione del TFR maturando con particolari vantaggi fiscali.

Tali forme sono autorizzate e sottoposte al controllo dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in:

  • Collettive, e riguardano un gruppo di lavoratori appartenenti ad una determinata azienda, gruppo, comparto o settore produttivo;
  • Individuali, su base rigorosamente personale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare con almeno cinque anni di iscrizione, e dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria. L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, oppure mediante l’erogazione di parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

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